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Bonus casa 2024 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

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Bonus casa 2024 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

21/03/2024 - 15:05

Anche per nel 2024 restano attivi il bonus casa per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l’ecobonus ordinario.

Il bonus casa prevede una detrazione pari al 50%, con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Salvo proroghe il bonus tornerà alla misura ordinaria del 36% e con un tetto massimo di spesa detraibile di 48.000 euro per unità immobiliare dal 2025.  La detrazione riguarda interventi su edifici residenziali o su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, situati nel territorio dello Stato. Condizione fondamentale è che gli interventi vengano fatti su edifici già esistenti e non su una nuova costruzione. Rientra invece nella detrazione le autorimesse o posti auto pertinenziali di nuova realizzazione. Rimangono esclusi dal bonus casa gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Presupposto per l’applicazione dell’agevolazione è che i lavori siano effettuati su edifici esistenti e non realizzino una nuova costruzione (con la sola eccezione della realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali).

Infine non è possibile fruire del bonus casa se, dopo l’intervento, l’immobile non avrà una destinazione d’uso abitativa, indipendentemente dal fatto che la categoria catastale sia compresa tra quelle abitative.

L'ecobonus, anch'esso inserito cadenza a dicembre 2024, riguarda invece gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e prevede aliquote variabili tra il 50 e l'85%.

CHI PUO' USUFRUIRE DEI BONUS

Possono usufruire dei bonus tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato.

Nel particolare il proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie; i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa; gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; i soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata; detentori (locatari, comodatari) dell’immobile.

Beneficiano della distrazione anche i familiari conviventi del proprietario dell'immobile; il coniuge separato a cui è stato assegnato l'immobile anche se il bene risulta intestato all'altro coniuge; il componente dell'unione civile o di fatto, convivente del possessore dell'immobile. In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. Nel caso in cui le spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, ma la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Non solo anche il promissario acquirente può beneficiare della detrazione anche per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile, esegue gli interventi a proprio carico ed è stato registrato il contratto preliminare di vendita.

Anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati, può fare richiesta dei bonus.

I bonus riguardano anche i condomini

In questo caso se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. La detrazione viene applicata anche su quegli edifici che, avendo meno di otto condomini, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni. In questo caso vige l'obbligo che il pagamento delle spese sia effettuato mediante bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta) e che i condomini riportino nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

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