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Sala da gioco utilizzava il Pos come un bancomat: licenza sospesa per 15 giorni nell'esercizio di Peveragno

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Sala da gioco utilizzava il Pos come un bancomat: licenza sospesa per 15 giorni nell'esercizio di Peveragno

13/04/2025 - 08:59

A carico della Sala Giochi “AWP” e “VLT”, sita a Peveragno, in Strada Provinciale 564, la titolare utilizzava un dispositivo POS per anticipare il contante agli avventori e agevolare il gioco presso i propri sistemi AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal), trasformando, di fatto, il POS in un Bancomat, violando quanto previsto dalla legge regionale che prevede una distanza dai punti Bancomat di almeno 400 mt per i Comuni sopra i 5.000 abitanti.

L'attività è della Polizia di Stato della Questura di Cuneo, con personale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I., e le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha operato nei giorni scorsi per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico, oggetto della Legge regionale 19/2021 del Piemonte. Sono state controllate  numerose Sale Giochi a Cuneo e in provincia.

Sulla base di quanto emerso, a Peveragno è stato notificato il provvedimento del questore di Cuneo di sospensione immediata della licenza di Pubblica Sicurezza per 15 giorni. Inoltre, nel capoluogo sono stati eseguiti controlli a dieci sale scommesse e VLT, a carico dei cui titolari/gestori, è stata accertata la violazione dell’art. 23 comma 5 della Legge della Regione Piemonte n. 19/2021, per aver oscurato le vetrine davanti alla strada con pellicole, tende, manifesti che limitavano la visibilità dall'esterno. La sanzione comminata a ciascun titolare della licenza ammonta a 1.000 €, per un totale di 10.000 € complessivi.

La Questura evidenzia che la legge regionale del Piemonte contro il gioco d’azzardo patologico,  prevede tra le varie prescrizioni:

  • il divieto di pubblicità relativo al gioco lecito sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale e qualsiasi forma di pubblicità relativa all’apertura di sale gioco e scommesse;
  • una distanza minima di 300 mt (per i comuni fino a 5000 abitanti) e di 400 mt per i comuni sopra i 5000 abitanti) per l’apertura di nuove sale giochi rispetto a una serie di luoghi sensibili quali: istituti scolastici secondari di secondo grado, università, istituti di credito, sportelli ATM, esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati e altre attività creditizie, ospedali e strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario, strutture ricettive per categorie protette. Il cosiddetto distanziometro non si applica agli esercizi già esistenti.
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