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Regalo di Natale ai giornalisti ed ai lettori

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Mondo Acqua in tribunale: a maggio si saprà se ci sarà il processo. Nell'incidente probatorio parla la dipendente indagata

29/12/2023 - 14:42

di g. sca.

A fine anno c’è il regalo per i giornalisti, soprattutto per chi si occupa di cronaca giudiziaria, come “Provincia granda”. È arrivato martedì 19 dicembre, quando l’Aula della Camera ha dato il via libera all'emendamento di Enrico Costa, di Azione (ex Forza Italia) alla legge di delegazione europea che introduce il divieto di pubblicazione "integrale o per estratto" del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Che cosa vuol dire? Si vieta la pubblicazione dei provvedimenti attraverso i quali i magistrati dispongono l’arresto in carcere, i domiciliari o altre misure di limitazione della libertà degli indagati. I sostenitori dicono che in questo modo si “garantisce l’indagato” dallo sputtanamento mediatico delle persone soltanto indagate e non ancora rinviate neanche a giudizio, la maggior parte dei giornalisti (tra cui la Federazione Nazionale della Stampa e l'Ordine dei Giornalisti) dice il contrario: è pericoloso che non si sappia se una persona è arrestata o meno e perchè. E non è pericoloso solo per la libertà di stampa, ma anche per lo stesso destinatario del provvedimento di custodia cautelare in carcere. È chiaro che se si fa leva su una presunta tutela propria, il primo sentimento è quello di una difesa della sfera privata, in realtà non è così. Ecco perché.

Prima un po’ di storia. L’articolo 114 del codice di procedura penale vieta la pubblicazione letterale degli atti d’indagine, compresi quelli non più coperti dal segreto, fino alla conclusione dell’indagine stessa; una regola inserita quando fu varato il nuovo codice perché non si voleva che, prima del processo, il futuro giudice potesse venire a sapere ciò che, secondo lo spirito della riforma varata nel 1989, doveva conoscere solo durante il dibattimento e nel contraddittorio delle parti. Dal 2017 a questa regola è stata applicata un’eccezione: l’ordinanza di custodia cautelare, cioè l’atto firmato dal giudice delle indagini preliminari in cui si illustrano le ragioni che lo hanno indotto a ordinare l’arresto di un indagato su richiesta del pubblico ministero, può essere pubblicata anche letteralmente, e non solo «nel contenuto» (cioè attraverso un riassunto), una volta che è stata eseguita. Cioè dopo che, giustamente, l’indagato e il suo difensore ne siano venuti a conoscenza. E l’eccezione fu introdotta quando Andrea Orlando (Pd) era ministro della Giustizia (e Costa ne è stato, tra l’altro, il vice). per ragioni di trasparenza e chiarezza, basata sul principio che è meglio riprodurre il ragionamento del giudice e le prove a suo sostegno anziché la sintesi di un giornalista. L’emendamento ora approvato dalla Camera con i voti della maggioranza e quelli dei gruppi di Italia viva e Azione elimina questa eccezione e riporta quell’articolo del codice alla sua origine, vietando anche la pubblicazione letterale delle ordinanze di custodia cautelare.

Quali potranno essere gli effetti? Sono tante le informazioni che i cronisti non potranno più dare fino alla fine delle indagini. Come per esempio quali siano “i gravi indizi di colpevolezza” che portano un giudice a disporre un arresto. Tra questi c’è la dinamica di un omicidio o di un femminicidio. Non si potranno conoscere gli affari, i luoghi da cui comanda, le attività su cui decide, chi è indiziato di essere a capo di un’organizzazione criminale o mafiosa. Almeno fino a quando non inizierà la prima udienza, ma a quel punto tutti potrebbero avere a che fare proprio con le persone e quel mondo a loro attorno, inconsapevoli delle accuse (tutte da dimostrare sia chiaro) mosse a quelle persone da un pubblico ministero. Non conosceremo, per esempio, intrecci tra politici e organizzazioni criminali che siano oggetto di indagine o meno; oppure perchè il procuratore ipotizzi la corruzione di un amministratore pubblico o di un politico. C’è una sanzione a chi viola la norma, cioè è «oblabile» e si estingue con un’ammenda. Costa ha già pronta una nuova proposta: aumentare di molto la sanzione pecuniaria ed escludere i giornali che pubblicano ciò che è vietato dalla fruizione dei fondi pubblici all’editoria (quelli diretti “Provincia granda” non li ha mai ricevuti). Ultima nota: l’emendamento è passato alla Camera con 160 voti favorevoli e 70 contrari. Difficile trovare uno schieramento così ampio per una proposta di modifica ad una legge di un parlamentare di opposizione.

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